Come funziona il Bonus sicurezza 2024
Quando si parla di bonus sicurezza si fa riferimento alle Ristrutturazioni edilizie (Bonus casa) disciplinate dall’articolo 16-bis del TUIR. Il bonus casa consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Il comma 1, lettera f dell’articolo 16-bis del TUIR include nel bonus IRPEF anche i costi finalizzati alla prevenzione del rischio di compimento di illeciti da parte di terzi. Indicazioni di dettaglio sui costi rientranti nel bonus sicurezza sono contenute nella guida dell’Agenzia delle Entrate, che specifica in primo luogo che per atti illeciti si intendono quelli tali sul fronte penale, ossia furti, aggressioni o altri reati che comportano la “lesione di diritti giuridicamente protetti” (diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale).
Chi può usufruire della detrazione e quali spese sono ammissibili
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato Italiano. L’agevolazione fiscale spetta a chiunque sostenga le spese relative all’installazione dell’impianto. Siano essi proprietari o meno dell’immobile. La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi di installazione, mentre non rientra nell’agevolazione, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza o l’importo mensile di manutenzione dell’impianto.
A differenza di altri bonus legati all’abitazione, la detrazione fiscale dell’impianto di sicurezza non è legata ad interventi di ristrutturazione dell’abitazione.
Le spese ammissibili riguardanti il bonus sicurezza sono:
- Acquisto dell’impianto;
- Progettazione del sistema;
- Installazione;
- Eventuali sopralluoghi e perizie da parte del tecnico.
Detrazioni fiscali impianto sicurezza: i documenti necessari
Per usufruire della detrazione fiscale è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico (bancario o postale) parlante, ovvero contenente tutti i dati atti a dimostrare che la spesa è legata proprio all’impianto. Il soggetto che esegue il pagamento (titolare del conto bancario o postale) deve coincidere con chi ha richiesto i lavori di messa in sicurezza dell’immobile (proprietario, inquilino, comodatario).
Nella causale del bonifico del bonus sicurezza vanno inserite le seguenti informazioni:
- Causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
- Numero, data e totale della fattura;
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Codice fiscale o numero di partita Iva della ditta che esegue i lavori.
Come si progetta un impianto di sicurezza: l’analisi del rischio
La progettazione di un impianto di sicurezza richiede diverse fasi che comprendono l’analisi del rischio e la conseguente valutazione dei rischi, definiti dal grado 1 al 4, la valutazione del luogo e il livello di prestazione che si desidera ottenere.
Analisi del rischio
L’analisi del rischio deve tenere conto di diversi fattori, tra cui la destinazione d’uso, il valore dei beni da proteggere e i potenziali pericoli per chi si trova nell’edificio. L’analisi permette di arrivare a una classificazione del rischio tra quattro gradi:
- grado 1 o basso rischio: quando si ipotizza che gli eventuali intrusi abbiano una scarsa conoscenza degli impianti di sicurezza e dispongano di una limitata gamma di attrezzi tra quelli facilmente reperibili;
- grado 2 o rischio medio-basso: quando si ipotizza che gli intrusi non conoscano bene gli impianti ma utilizzino una gamma di utensili e strumenti portatili per disattivarli;
- grado 3 o rischio medio-alto, se si ipotizza che gli intrusi abbiano una discreta conoscenza degli impianti di sicurezza, con a disposizione una vasta gamma di strumenti e apparecchi elettronici portatili;
- grado 4 o alto rischio, se gli intrusi hanno capacità e risorse per pianificare una intrusione o una rapina del dettaglio, oltre che strumenti e attrezzature per metterla in atto, tra cui anche messi per sostituire i componenti dell’impianto di sicurezza.
Analisi del luogo
Il passo successivo è analizzare il luogo in cui il sistema di sicurezza dovrà essere installato, eseguendo così la seconda fase dell’analisi del rischio. Bisognerà quindi analizzare le diverse caratteristiche del sito: se si tratta di un edificio sia isolato o circondato da altre costruzioni, se si trova al piano terra o a piani superiori, se esiste l’affaccio su una strada privata o su strade ad alto scorrimento. Altro aspetto è l’illuminazione all’esterno, se sia presente o scarsa. Si dovranno poi valutare tutti i possibili varchi da cui un intruso potrebbe entrare, come porte, finestre, lucernari o vani tecnici, e infine le protezioni di sicurezza passiva già presenti, come serrature, grate o blindature.
Impianto di sicurezza: i livelli disponibili
La norma identifica anche diversi gradi di sicurezza dei componenti mediante la classificazione del tipo di impianto rispetto ai componenti usati e alle connessioni. Quando si progetta l’impianto, si dovrà tenere conto dei 3 sottosistemi che lo compongono:
- i rivelatori;
- gli apparati centrali e opzionali;
- i dispositivi di allarme.
Usando una specifica tabella, gli installatori potranno risalire al livello di prestazione di ogni sottosistema a seconda del grado di sicurezza, della tipologia e della disposizione dei componenti.
Impianto di sicurezza: altri fattori da valutare
Nella progettazione dell’impianto di sicurezza, si dovrà tenere conto della presenza di fattori ambientali che possano influenzare il normale funzionamento del sistema, come ad esempio disturbi elettromagnetici generati da linee elettriche ad alta tensione, antenne e ponti radio, o ancora siti industriali. Si dovrà tenere presente anche fattori come movimento di ascensori, colonne di scarico dell’acqua o altri movimenti che potrebbero innescare i tipi di allarme che rilevano le vibrazioni. Infine, è necessaria la dichiarazione CE di conformità, che garantisca che l’impianto di sicurezza è conforme alle direttive UE che si applicano in materia di antifurti.
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Articolo a cura di Giorgio Tuffanelli
Project Manager
Intrusion & Fire Detection, Video Surveillance & Access Control Systems